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	<title>Studio Botta Consulenza Aziendale</title>
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		<title>Firma elettronica più estesa</title>
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		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Botta</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione sulla GU del 21 maggio del decreto del Consiglio dei Ministri in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale, sono operative le regole tecniche sulle firme elettroniche. L'obiettivo &egrave; estendere il ricorso allo strumento digitale nella redazione di qualsivoglia tipologia di documento.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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		<title>IVA: chiarimenti sulle prestazioni di servizi nel settore delle telecomunicazioni</title>
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		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:49:00 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>La circolare n. 16/E del il 21 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese a, o ricevute da, soggetti passivi non stabiliti in Italia. Si riconosce che, nei casi in cui sia difficoltoso per il committente individuare con esattezza il momento in cui si considera effettuata la prestazione del servizio, pu&ograve;&nbsp; ritenere tale momento coincidente con l'emissione della fattura da parte del prestatore. Per il committente, dal momento in cui riceve la fattura, scattano gli obblighi di integrazione e annotazione della stessa. Questo principio viene applicato anche nel particolare settore delle telecomunicazioni.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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		<title>IVA: la circolare 16/E fornisce chiarimenti in ordine all&#8217;ultimazione dei servizi generici</title>
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		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Botta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se il corrispettivo non &#232; determinabile, la fattura del prestatore pu&#242; essere assunta come indice di effettuazione dell'operazione, sia nei rapporti comunitari sia extra comunitari. Secondo l'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il pres...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se il corrispettivo non &egrave; determinabile, la fattura del prestatore pu&ograve; essere assunta come indice di effettuazione dell'operazione, sia nei rapporti comunitari sia extra comunitari. Secondo l'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il prestatore e il committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione, sono i documenti scambiati fra le parti ad avere un ruolo centrale in ordine alla tempistica degli adempimenti.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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		<title>IMU: pubblicato il decreto che sospende la rata di giugno</title>
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		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:27:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[E' stato pubblicato in G.U. il Dl 53/2013 che prevede la sospensione della rata di acconto IMU per la prima casa. Attenzione, perch&#232; la sospensione dell&#8217;acconto Imu di giugno non riguarda i proprietari di abitazioni principali di pregio. N...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E' stato pubblicato in G.U. il Dl 53/2013 che prevede la sospensione della rata di acconto IMU per la prima casa. Attenzione, perch&egrave; la sospensione dell&rsquo;acconto Imu di giugno non riguarda i proprietari di abitazioni principali di pregio. Ne rimangono fuori, infatti, appartamenti signorili, ville e castelli, per i quali la rata &egrave; confermata: in particolare, la sospensione non riguarda gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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		<title>Unico 2013: codice 12 per gli ex-minimi</title>
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		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Botta</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli ex-minimi, cio&egrave; i contribuenti che fino al 2011 hanno applicato il regime agevolato ed a partire dal gennaio 2012 ne sono usciti per obbligo o per opzione sono esclusi dagli studi di settore; ai fini dell&rsquo;esclusione dovranno indicare il codice 12 nel modello Unico a prescindere dal regime ora utilizzato.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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		<title>Modello 730/2013: si è chiesta una proroga per la presentazione</title>
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		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Botta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La presentazione del modello 730/2013 ai CAF entro la fine del mese potrebbe subire una proroga, vista la richiesta avanzata dalla Consulta nazionale dei CAF, a seguito dell&#8217;effetto delle ultime novit&#224; introdotte in tema di IMU, e per veni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presentazione del modello 730/2013 ai CAF entro la fine del mese potrebbe subire una proroga, vista la richiesta avanzata dalla Consulta nazionale dei CAF, a seguito dell&rsquo;effetto delle ultime novit&agrave; introdotte in tema di IMU, e per venire incontro a quei contribuenti che hanno gi&agrave; pagato l&rsquo;imposta sull&rsquo;abitazione principale portandola in compensazione del 730 prima della sospensione dell&rsquo;acconto di giugno disposta dal Governo.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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		<title>IMU: pubblicati i codici per il versamento sugli immobili ad uso produttivo</title>
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		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Botta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La risoluzione 33/E del 21 maggio 2013 istituisce i codici per il versamento IMU sugli immobili produttivi a destinazione speciale. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato con il modello F24, i due codici utili sono: 3925, per la quota cal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La risoluzione 33/E del 21 maggio 2013 istituisce i codici per il versamento IMU sugli immobili produttivi a destinazione speciale. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato con il modello F24, i due codici utili sono: 3925, per la quota calcolata secondo l&rsquo;aliquota ordinaria dello 0,76%, e 3930, per l'eventuale incremento stabilito dal comune in cui &egrave; situato l&rsquo;immobile. Nel caso in cui il versamento debba essere effettuato attraverso il modello F24 EP i codici sono: 359E, per l&rsquo;importo calcolato con l&rsquo;aliquota standard, e 360E, per l&rsquo;addizionale decisa dal comune. I due codici tributo 3925 e 359E saranno utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Restano validi i codici tributo 3913, istituito con risoluzione 35/E del 2012, e 350E, istituito con risoluzione 53/e del 2012, n. 53/E, che continuano a dover essere utilizzati per il versamento dell&rsquo;IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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		<title>Professioni: debiti contributivi con prescrizione decennale</title>
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		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:46:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con la sentenza 11725 del 15 maggio 2013, ha stabilito la prescrizione decennale per i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa di previdenza forense anche nel caso di presentazione di una dichiarazione non veritiera. Il term...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza 11725 del 15 maggio 2013, ha stabilito la prescrizione decennale per i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa di previdenza forense anche nel caso di presentazione di una dichiarazione non veritiera. Il termine prescrizionale, invece, non decorre unicamente nel caso di omessa presentazione della comunicazione. I giudici hanno ritenuto di dare seguito all'orientamento secondo cui l'articolo 19 della legge di riforma del sistema previdenziale forense (n. 576/1980) &ldquo;individua un distinto regime della prescrizione in argomento, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli art. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine &egrave; da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta Cassa previdenziale della menzionata dichiarazione&rdquo;.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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		<title>Bonus riassunzioni</title>
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		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Botta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#200; stato diffuso il decreto direttoriale 264 del Ministero del Lavoro che prevede incentivi per le assunzioni di disoccupati. Il bonus &#232; concesso a condizione che l'azienda garantisca interventi di formazione professionale. Il beneficio &#38;e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&Egrave; stato diffuso il decreto direttoriale 264 del Ministero del Lavoro che prevede incentivi per le assunzioni di disoccupati. Il bonus &egrave; concesso a condizione che l'azienda garantisca interventi di formazione professionale. Il beneficio &egrave; di 190 euro mensili per dodici mesi a fronte di un'assunzione a tempo indeterminato e per un massimo di sei mesi se il contratto &egrave; a tempo determinato. La procedura per l'invio delle domande da parte dei datori sar&agrave; definita dall'Inps entro il prossimo 19 giugno.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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		<title>IRAP e impresa familiare</title>
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		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Botta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione tratta ancora il tema IRAP. Nella sentenza n. 11157 del 10 maggio 2013, ha stabilito che l&#8217;imprenditore, che esercita la propria attivit&#224; sotto forma di impresa familiare, &#232; soggetto passivo IRAP. Nell&#8217;i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione tratta ancora il tema IRAP. Nella sentenza n. 11157 del 10 maggio 2013, ha stabilito che l&rsquo;imprenditore, che esercita la propria attivit&agrave; sotto forma di impresa familiare, &egrave; soggetto passivo IRAP. Nell&rsquo;impresa familiare si esercita una collaborazione che crea valore aggiunto ulteriore rispetto a quello che il titolare dell&rsquo;impresa conseguirebbe con il solo apporto lavorativo personale. Pertanto, coloro che si avvalgono in modo non occasionale del lavoro altrui, anche se esercitano l&rsquo;attivit&agrave; sotto forma di impresa familiare devono presentare la dichiarazione IRAP ed effettuare il relativo versamento dell&rsquo;imposta.</p> - <b>Articolo pubblico</b>]]></content:encoded>
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